Dal 18 dicembre 2008, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008, entra in vigore il decreto legislativo n.188 (20/11/2008). Viene quindi recepita nel nostro ordinamento giuridico la direttiva europea 2006/66/CE sulla produzione e il riciclo di pile e accumulatori e, contestualmente, viene abroga la direttiva 91/157/CEE.


Il provvedimento – attraverso la definizione di un sistema di regole per la gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti – si propone di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell’ambiente.


Il sistema è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei produttori di pile e di accumulatori ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni, dall’informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.


Sono dunque i produttori che d’ora in poi debbono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato. La direttiva prevede disposizioni che disciplinano la raccolta, il ritiro e la produzione di tutti i tipi di pile, fissando obiettivi che devono essere raggiunti a livello nazionale.

 

PROBLEMI RITIRO BATTERIE E PILE

 

Un problema in fase di prima attivazione è la difficoltà ad intercettare i rifiuti presso i distributori per questioni giuridiche legate al regime autorizzativo. Questo, per esempio, il comunicato diramato dal Cobat:

"Comunicazione di Sospensione validità dei termini di Convenzione con la GDO e cessazione delle attività di raccolta, presso i distributori e i commercianti anche facenti parte della rete di intermediazione, dei rifiuti di accumulatori per veicolo.
Come noto, a seguito dell’introduzione del D.Lgs.188/08, il Cobat, Sistema di raccolta e trattamento di cui all’art.20, continua a garantire per i propri iscritti la raccolta separata e l’avvio al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
A tal proposito però si rendono necessarie alcune importanti precisazioni che in parte derivano da interpretazione soggettive degli articoli 6 e 7 del D.Lgs.188. Dagli articoli si evince che l’attività di raccolta dei rifiuti di accumulatori per veicolo provenienti dal privato cittadino, presso i commercianti e i distributori, a seguito dell’abrogazione della precedente normativa di riferimento (Circolare Ronchi del 5 maggio 1999 e art.235 dD.Lgs.152/06), sembrerebbe non più possibile senza il sussistere di specifici requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione,.
Ai vigenti articoli 6 e 7 del D.Lgs.188, infatti, i rifiuti di accumulatori per veicoli, al pari di quelli industriali, sono un rifiuto pericoloso per la raccolta dei quali, presso i commercianti e i distributori che non dispongono delle autorizzazioni rilasciate da organismi competenti, si prefigura un deposito incontrollato che potrebbe essere equiparato a discarica abusiva.
Per quanto sopra suggeriamo di sospendere tutte le attività di raccolta del rifiuto di accumulatori per veicoli conferiti dagli utilizzatori finali; ogni attività condotta impropriamente da operatori non autorizzati (commercianti, distributori e GDO) potrebbe essere oggetto di denuncia alle competenti autorità.
Questa comunicazione nasce con il preciso proposito di tutelare gli interessi di tutti gli interlocutori che in questi anni sono stati nostri convenzionati e con i quali abbiamo perseguito l’intento di offrire un servizio di raccolta differenziata efficiente per lo sviluppo di una consapevolezza ambientale orientata al privato cittadino ma soprattutto per difenderli dall’applicazione delle gravose sanzioni prescritte per il reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (art.256 D.Lgs.152/06)."

 

Con le modifiche apportate dal D.lgs 11 del 11 febbraio 2011 al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/Cee, nonchè l'attuazione della direttiva 2008/103/Ce, si cerca di risolvere questi problemi.

Guida Introduttiva al Dlgs 188 del 20-11
Documento Adobe Acrobat 406.1 KB
D.lgs 21 del 11 febbraio 2011 (mod. Dlgs
Documento Adobe Acrobat 221.2 KB